§ 1 Campo di applicazione e clienti commerciali
- Le presenti condizioni generali di contratto (CGC) disciplinano la messa a disposizione e l’utilizzo dei servizi convenuti di . L’offerta è rivolta esclusivamente a imprese e a persone fisiche che concludono il contratto per la loro attività professionale o commerciale indipendente. Sono esclusi i contratti conclusi per scopi di consumo privato. Il Cliente conferma il proprio scopo contrattuale commerciale e il potere di rappresentanza delle persone che agiscono.
- Fanno stato, in ordine decrescente, le condizioni contrattuali convenute individualmente, l’accordo sul trattamento su incarico per il relativo ambito di disciplina, l’ordinazione accettata con la descrizione delle prestazioni e le presenti CGC. Le condizioni generali del Cliente si applicano solo con l’espresso consenso della Fornitrice. L’informativa sulla protezione dei dati fornisce informazioni sui trattamenti di dati; di per sé non estende né l’ambito delle prestazioni né i poteri di trattamento.
§ 2 Fornitrice in costituzione e assunzione del contratto
- Fino all’iscrizione nel registro di commercio i contratti sono conclusi espressamente a nome della «KMU base GmbH (in costituzione), rappresentata da Susanne Egger, Fichtenweg 6, 4537 Wiedlisbach». Prima della sua iscrizione la GmbH non possiede ancora una propria personalità giuridica. Susanne Egger agisce per la società in costituzione e risponde personalmente degli obblighi assunti; in caso di più persone che agiscono vale la responsabilità solidale prevista dalla legge.
- Già al momento della conclusione del contratto il Cliente acconsente all’assunzione integrale del presente contratto, con i relativi diritti e obblighi, da parte della KMU base GmbH iscritta nel registro di commercio che risulta da tale costituzione. L’assunzione è comunicata al Cliente in forma testuale, con l’indicazione della ditta, della sede, dell’identificazione del registro di commercio e della data di assunzione. La liberazione delle persone che hanno agito ai sensi dell’art. 779a cpv. 2 CO presuppone che gli obblighi assunti espressamente a nome della futura società siano assunti da quest’ultima entro tre mesi dalla sua iscrizione. La sola iscrizione non produce alcuna liberazione. Al di fuori di tale assunzione prevista dalla legge, la liberazione delle persone obbligate personalmente avviene solo mediante un separato accordo efficace.
- Le fatture sono emesse esclusivamente dalla GmbH iscritta, dopo l’assunzione del contratto. I pagamenti diventano esigibili solo in quel momento e sono effettuati esclusivamente a tale GmbH. Fino ad allora possono maturare i corrispettivi per prestazioni già fornite e a pagamento ai sensi del § 4; prima dell’iscrizione e dell’assunzione non sussistono né un obbligo di pagamento né una mora. Se la costituzione è definitivamente abbandonata o l’assunzione è definitivamente rifiutata, il Cliente può disdire immediatamente; in tal caso i corrispettivi della fase di costituzione non ancora fatturati non sono riscossi.
§ 3 Conclusione del contratto e portata delle prestazioni
- Il contratto si conclude con l’accettazione di un’ordinazione da parte della Fornitrice. L’accettazione può avvenire mediante conferma espressa o mediante l’attivazione conforme all’accordo, purché l’offerta preveda tale forma di accettazione. Le CGC e le prestazioni ordinate devono essere accessibili al Cliente prima dell’invio della sua ordinazione vincolante. Una semplice registrazione senza un’ordinazione a pagamento riconoscibile non fonda alcun obbligo di pagamento.
- Sono dovute le app convenute nell’ordinazione e le loro funzioni. Possono rientrarvi HR con salari e tempo, Finance con contabilità ed ERP, QMS, Docu, Sales/CRM, assistenza tramite IA e l’app per i collaboratori. Senza un’espressa convenzione aggiuntiva non sono dovute né una consulenza individuale in materia giuridica, fiscale o fiduciaria, né una verifica di bilanci, né una garanzia di riconoscimento da parte delle autorità o di successo economico. La Fornitrice rimane tenuta a fornire le funzioni software convenute.
- La Fornitrice può sviluppare ulteriormente i servizi sul piano tecnico e apportare modifiche ragionevolmente esigibili, nella misura in cui lo scopo principale convenuto sia mantenuto. Le limitazioni sostanziali delle prestazioni e le modifiche dell’oggetto del contratto sono rette dal § 16. Le prestazioni individuali convenute in modo vincolante non sono abrogate da informazioni generali sul prodotto.
§ 4 Corrispettivi e pagamento
- Fanno stato i prezzi, le unità di fatturazione e le indicazioni fiscali riportati nell’ordinazione. Salvo diversa convenzione individuale, il primo mese di utilizzo è gratuito; successivamente inizia l’utilizzo a pagamento. Non è prevista alcuna tassa di attivazione. Le prestazioni aggiuntive sono dovute a pagamento solo se il loro prezzo o la relativa base di calcolo sono stati convenuti prima dell’ordinazione. Per la fase di costituzione si applica in via prioritaria il § 2 cpv. 3.
- Il prezzo è composto da un prezzo base e dal prezzo per ogni app scelta e dipende dal numero di collaboratori del cliente; gli utenti sono inclusi senza limiti. Conta ogni persona attiva, anche a tempo parziale, apprendisti e temporanei; non contano i candidati e chi ha lasciato l’azienda. Fa stato il numero a inizio mese. La fornitrice adegua sempre automaticamente il prezzo al numero il primo del mese, in entrambe le direzioni, e ne informa l’amministrazione del cliente. Oltre 1000 collaboratori si applica un’offerta.
- Il cliente sceglie almeno un’app. Senza il cliente dichiara il numero dei propri collaboratori, lo conferma all’ordine e lo mantiene aggiornato nel portale clienti.
- Garanzia di prezzo: i prezzi dell’abbonamento (prezzo base, prezzo per app e prezzo per ogni persona aggiuntiva) confermati dal cliente all’ordine restano validi finché il contratto prosegue senza interruzioni, anche in caso di adeguamenti del numero di collaboratori e aggiunte di app. I nuovi listini si applicano solo ai nuovi contratti; dopo una disdetta, alla conclusione di un nuovo contratto si applica il listino allora vigente. Sono esclusi il contingente IA e il pacchetto IA aggiuntivo, SMS, posta, spazio aggiuntivo, e-mail Sales, società aggiuntive e server dedicato, nonché l’IVA legale.
- I corrispettivi ricorrenti sono fatturati mensilmente in anticipo e sono pagabili entro 10 giorni dal ricevimento della fattura. Dopo l’assunzione, i corrispettivi già maturati possono essere fatturati separatamente. Rimangono riservate le conseguenze legali della mora. La compensazione è ammessa soltanto con controcrediti non contestati o accertati con forza di giudicato, in quanto non vi si opponga il diritto imperativo.
§ 5 Diritti di utilizzo e utilizzo ammesso
- Per la durata del contratto il Cliente riceve un diritto di utilizzo semplice, non esclusivo e limitato all’attività aziendale convenuta. Può creare gli utenti convenuti, compresi i collaboratori autorizzati. Non sono consentiti la rivendita, la cessione a terzi non autorizzati né l’elusione dei limiti di utilizzo convenuti. I diritti sul software e sulla documentazione rimangono in capo alla Fornitrice o ai suoi licenzianti. Rimangono riservate le facoltà di utilizzo imperative previste dalla legge.
- Il Cliente può inserire solo contenuti e trattare solo dati per i quali dispone dei necessari diritti e delle necessarie basi giuridiche. Sono vietati i contenuti illeciti, gli attacchi, il carico abusivo e le ingerenze nella sicurezza. Egli conserva i suoi diritti sui propri dati e concede alla Fornitrice soltanto i poteri necessari per l’adempimento del contratto e per un trattamento lecito.
§ 6 Responsabilità del Cliente
- Nel proprio ambito di responsabilità il Cliente è l’unico responsabile di inserimenti corretti, completi e tempestivi, di configurazioni adeguate, di processi aziendali conformi alla legge, della gestione degli utenti e delle autorizzazioni. Egli protegge i dati di accesso, utilizza le funzioni di sicurezza adeguate disponibili, revoca senza indugio l’accesso agli utenti usciti e comunica senza indugio ogni sospetto abuso. I dati di accesso non possono essere condivisi se sono previsti account personali.
- Il Cliente verifica tutti i risultati prima di utilizzarli. Ciò vale in particolare per registrazioni contabili, bilanci annuali, conteggi salariali, dati delle assicurazioni sociali, indicazioni fiscali e relative all’imposta sul valore aggiunto, termini, trasmissioni e ordini di pagamento. Egli provvede alle necessarie verifiche da parte di esperti e rimane responsabile delle proprie dichiarazioni, approvazioni e obblighi legali. Il software e le sue proposte automatizzate non sostituiscono tale verifica.
- Il Cliente segnala tempestivamente gli errori riconoscibili e collabora alla loro delimitazione. I suoi obblighi non esonerano la Fornitrice dalle proprie prestazioni convenute e dai propri obblighi legali imperativi. La corresponsabilità del Cliente è considerata secondo le regole di legge applicabili; essa non comporta, indipendentemente dalla causa e dalla colpa, un’esclusione completa della responsabilità della Fornitrice.
§ 7 Assistenza tramite IA
- Gli output dell’IA sono proposte generate automaticamente e possono essere incompleti, inesatti o inadatti allo scopo concreto. Prima di recepirli, trasmetterli o utilizzarli in altro modo, il Cliente ne verifica l’esattezza materiale, i diritti di terzi e l’ammissibilità giuridica. Le approvazioni e le decisioni commerciali che ne derivano sono di responsabilità del Cliente. Non è garantito alcun risultato determinato.
- Il Cliente può utilizzare dati personali o informazioni riservate nelle funzioni di IA solo nell’ambito delle proprie autorizzazioni e del trattamento convenuto. Le presenti CGC non autorizzano l’utilizzo dei dati del Cliente per l’addestramento di modelli generali di terzi. Luoghi di impiego, sub-responsabili del trattamento e scopi ammessi sono retti dal § 10 e dall’accordo sul trattamento su incarico. Gli obblighi imperativi propri della Fornitrice rimangono impregiudicati.
§ 8 Disponibilità, supporto, manutenzione e disservizi esterni
- La Fornitrice si prefigge una disponibilità del 99 % come media annua. Si tratta di un obiettivo operativo non vincolante e non di una disponibilità minima garantita né di una garanzia di qualità. Si misura la raggiungibilità e l’utilizzabilità di principio delle funzioni essenziali del servizio prenotato al punto di passaggio tra l’infrastruttura gestita dalla Fornitrice e la rete Internet pubblica; singole funzioni aggiuntive compromesse non costituiscono senz’altro un’interruzione totale.
- Il periodo di riferimento è l’anno civile; in caso di inizio o fine del contratto nel corso dell’anno, è il relativo periodo contrattuale. La quota obiettivo corrisponde al tempo disponibile diviso per il tempo di riferimento residuo dopo le seguenti eccezioni. Sono escluse le fasi, comprovabilmente interessate, di manutenzione e aggiornamenti, di forza maggiore, di attacchi informatici nonostante adeguate misure di protezione, di disservizi di Internet o di fornitori terzi nonché le interruzioni causate dal Cliente o dai suoi utenti. Le eccezioni che si sovrappongono nel tempo sono dedotte una sola volta. Se non rimane alcun periodo di riferimento, non è indicata alcuna quota. La Fornitrice documenta i motivi dei periodi esclusi dal calcolo.
- Le manutenzioni pianificabili sono, per quanto possibile, annunciate in anticipo; i lavori urgenti di sicurezza e di eliminazione dei disservizi possono essere eseguiti senza preavviso. La Fornitrice adotta misure adeguate per l’eliminazione dei disservizi. Il solo mancato raggiungimento dell’obiettivo operativo non fonda né una nota di accredito né una pretesa di risarcimento del danno. Le pretese indipendenti derivanti da un’altra violazione degli obblighi sono rette dal § 13; anche qui si applicano le sue eccezioni imperative. I diritti imperativi di legge alla restituzione e alla cessazione non sono esclusi.
- La Fornitrice presta supporto tramite l’assistente nelle app e tramite ticket di supporto (nelle app alla voce «Il mio account») nei giorni feriali svizzeri. Tempi di reazione particolari valgono solo se convenuti.
- Per forza maggiore si intendono eventi che esulano dalla sfera d’influenza ragionevolmente esigibile e che non sono evitabili nemmeno con adeguata prevenzione. Un attacco informatico o un disservizio di un fornitore terzo non costituisce, per la sola sua qualificazione, motivo di esonero dalla propria colpa. Nessuna eccezione del presente paragrafo limita la responsabilità imperativa prevista dalla legge per dolo proprio, negligenza grave o insufficiente sicurezza dei dati.
§ 9 Salvataggio e conservazione
- Il Cliente effettua sotto la propria responsabilità esportazioni o salvataggi dei dati regolari, adeguati al proprio rischio e ai propri obblighi legali, e ne verifica la completezza e la riutilizzabilità. Conserva i dati necessari al di fuori del proprio accesso alla piattaforma. La Fornitrice mette a disposizione le possibilità di esportazione convenute. Tale obbligo del Cliente non sostituisce né le prestazioni di salvataggio convenute della Fornitrice né i suoi obblighi legali in materia di sicurezza dei dati.
- L’adempimento degli obblighi legali di tenuta dei libri contabili e di conservazione rimane compito del Cliente. Un backup da solo non costituisce prova di un’archiviazione conforme al diritto. Nella misura in cui sia convenuta una funzione di archivio, la Fornitrice è tenuta alla portata da essa espressamente descritta; il Cliente provvede alla corretta attribuzione, alla completezza dei giustificativi e alla prosecuzione della propria conservazione dopo la fine del contratto. La denominazione «archivio» non abbrevia alcun termine legale e non sostituisce alcuna documentazione procedurale necessaria.
§ 10 Protezione dei dati e trattamento su incarico
- Per gli scopi di trattamento da lui determinati il Cliente è, in linea di principio, titolare del trattamento; la Fornitrice tratta tali dati in qualità di responsabile del trattamento secondo istruzioni documentate e secondo il separato accordo sul trattamento su incarico. Per propri scopi leciti, in particolare per la gestione del contratto, la Fornitrice può essere essa stessa titolare del trattamento. I ruoli effettivi sono da determinare in base ai rispettivi trattamenti. Ulteriori informazioni sono contenute nell’informativa sulla protezione dei dati accessibile sul sito web.
- La memorizzazione produttiva dei dati del Cliente e la gestione della piattaforma convenuta avvengono in Svizzera. Gli accessi dall’estero e le comunicazioni di dati ad altri servizi richiedono inoltre l’ammissibilità secondo il diritto in materia di protezione dei dati e una base contrattuale; la sola memorizzazione in Svizzera non sostituisce tale verifica. I sub-responsabili del trattamento possono essere impiegati solo con la necessaria autorizzazione preventiva. Un’autorizzazione generale e una procedura per le modifiche sono da disciplinare nell’accordo sul trattamento su incarico.
- Entrambe le parti adempiono gli obblighi in materia di protezione dei dati applicabili nel proprio ambito di responsabilità. La Fornitrice adotta misure tecniche e organizzative adeguate al rischio e rispetta la riservatezza. Il Cliente garantisce la liceità delle proprie istruzioni e le necessarie informazioni alle persone interessate. I diritti legali di accesso, di rettifica e gli altri diritti delle persone interessate non sono esclusi dal presente contratto.
§ 11 Violazioni della sicurezza dei dati
- La Fornitrice informa il Cliente, in qualità di titolare del trattamento, il più rapidamente possibile delle violazioni della sicurezza dei dati accertate nell’ambito del trattamento su incarico a lui riferito. Trasmette le indicazioni necessarie disponibili e le integra con il progredire degli accertamenti. La comunicazione non è subordinata alla prova di una colpa né a una previa approvazione del Cliente.
- Il Cliente valuta e adempie i propri obblighi legali di notifica e di informazione. La Fornitrice lo assiste nella misura convenuta; i propri obblighi legali rimangono invariati. Una notifica richiesta dalla legge non può essere impedita né da clausole di responsabilità né da riserve di riservatezza o di approvazione.
§ 12 Blocco e abuso
- In caso di pericolo concreto per la sicurezza o la conformità giuridica, la Fornitrice può bloccare provvisoriamente, nella misura necessaria, gli accessi e le funzioni interessati. Informa il Cliente nella misura in cui ciò sia giuridicamente ammesso e non vanifichi la protezione, e revoca il blocco non appena il motivo viene meno. In caso di mora nel pagamento, il blocco è ammesso dopo un sollecito rimasto infruttuoso e un termine suppletorio di dieci giorni. Prima dell’iscrizione e dell’assunzione del contratto non sussiste alcuna mora nel pagamento ai sensi del § 2 cpv. 3.
- Durante un blocco giustificato imputabile al Cliente i corrispettivi convenuti continuano a decorrere. Il blocco non significa cancellazione dei dati. Rimangono riservati gli obblighi imperativi di consegna e la restituzione dei dati ai sensi del § 15. Le conseguenze di un blocco ingiustificato sono rette dalle restanti disposizioni contrattuali, compreso il § 13.
§ 13 Responsabilità e ausiliari
- Rimane riservata senza limitazioni la responsabilità della Fornitrice per dolo proprio e negligenza grave, nonché ogni altra responsabilità che per legge non può essere esclusa o limitata. Ciò vale in particolare per una responsabilità imperativa per danni alla persona. Nessuna delle esclusioni seguenti e nessun importo massimo si applica a questi casi. La colpa imputabile degli organi propri non è esclusa dalla qualificazione come atto di un ausiliario.
- Per il resto, la responsabilità della Fornitrice per negligenza lieve è esclusa, nella misura consentita dalla legge. Qualora, nonostante tale esclusione, sussista un’ulteriore responsabilità per risarcimento del danno limitabile per legge, essa è limitata complessivamente, per ciascun anno contrattuale, al corrispettivo netto effettivamente pagato dal Cliente per il contratto interessato nei dodici mesi precedenti il primo evento generatore del danno. I pagamenti per prestazioni di terzi in transito e le imposte non vi rientrano. La responsabilità imperativa ai sensi del capoverso 1 rimane sempre priva di tale limite massimo.
- Nella misura consentita dalla legge, sono escluse le pretese di risarcimento per danni indiretti e danni conseguenti, mancato guadagno, mancati risparmi, interruzioni dell’attività, perdita di dati, costi di ripristino dei dati nonché multe e sanzioni inflitte al Cliente. Tali esclusioni non si applicano espressamente nella misura in cui il capoverso 1 riservi una responsabilità imperativa. Le autorità non sono vincolate dal presente accordo; le sanzioni legali a carico della Fornitrice non sono trasferite al Cliente.
- La responsabilità per gli ausiliari è esclusa nella misura ammessa dall’art. 101 CO, anche per la loro colpa grave. Rimangono riservati i limiti legali dell’art. 101 cpv. 3 CO. Non sono con ciò esclusi gli errori propri di scelta, istruzione, sorveglianza o organizzazione, di cui si deve rispondere imperativamente ai sensi del capoverso 1, né la colpa propria degli organi.
- La presente disciplina comprende le pretese di risarcimento del danno indipendentemente dalla loro qualificazione giuridica, nella misura in cui tale esclusione sia ammessa. Essa non crea né un credito di pagamento per prestazioni definitivamente non dovute né una rinuncia ai diritti imperativi di rimborso, di protezione dei dati, di accesso o di cessazione. In caso di colpa concorrente del Cliente e di omessa limitazione ragionevolmente esigibile del danno si applicano le regole di legge.
§ 14 Durata e disdetta
- Salvo diversa previsione dell’ordinazione, durante il primo mese gratuito è possibile disdire per la fine dello stesso. Successivamente la durata minima è di dodici mesi. Se il cliente ordina la migrazione dei dati da parte di KMU base, il primo mese gratuito termina con l’ordine e la durata minima di dodici mesi inizia in quel giorno. Dopo di che il contratto prosegue a tempo indeterminato e può essere disdetto da ciascuna parte con un preavviso di 30 giorni per la fine di un periodo di fatturazione mensile. Per le app che il Cliente aggiunge successivamente vale la stessa durata minima a decorrere dalla data della loro sottoscrizione; possono essere disdette singolarmente. Le disdette avvengono in forma testuale comprovabile, in particolare per e-mail al contatto contrattuale comunicato.
- Rimane riservata la cessazione straordinaria per motivi gravi. In caso di violazioni contrattuali sostanziali sanabili, deve in linea di principio essere previamente assegnato un congruo termine per porvi rimedio, a meno che la sua assegnazione non sia inesigibile. Per le prestazioni cui si applica imperativamente il diritto del mandato, rimane in vigore il diritto di recesso in qualsiasi momento ai sensi dell’art. 404 CO, con le eventuali conseguenze legali di una cessazione in momento inopportuno. I diritti speciali di cui ai §§ 2 e 16 prevalgono sulle durate minime.
§ 15 Esportazione dei dati e fine del contratto
- Il Cliente esporta i propri dati per tempo prima della fine del contratto. Per 30 giorni dopo la fine del contratto la Fornitrice mette a disposizione i dati del Cliente tramite le funzioni di esportazione standard convenute o un’esportazione di dati equivalente. In tale periodo non sussiste alcun diritto alla prosecuzione dell’esercizio di tutte le funzioni di trattamento. L’esportazione comprende i dati del Cliente gestiti dal servizio convenuto e le attribuzioni e i metadati necessari per la loro comprensione. I formati concretamente disponibili sono indicati nella descrizione delle prestazioni.
- Le esportazioni standard di cui al capoverso 1 sono comprese senza una separata tassa di esportazione. La migrazione individuale, la riformattazione e l’ulteriore assistenza richiedono una separata convenzione. Il Cliente verifica l’esportazione e prosegue autonomamente la conservazione richiesta dalla legge. La Fornitrice non può trattenere i dati, in violazione di obblighi imperativi di consegna, a causa di un credito contestato.
- Dopo la scadenza del termine di esportazione la Fornitrice può cancellare i dati operativi del Cliente secondo l’accordo sul trattamento su incarico. I backup locali sono conservati per 14 giorni. Il backup completo esterno viene eseguito ogni giorno; le copie giornaliere sono conservate per 30 giorni e quelle mensili per 12 mesi. I dati cancellati possono rimanere nei backup fino a 12 mesi. Sono utilizzati esclusivamente per il ripristino, hanno accesso limitato e vengono nuovamente cancellati dopo un ripristino. Rimangono riservate la conservazione necessaria per legge e la salvaguardia lecita delle prove, limitata a quanto necessario; la loro base giuridica, l’accesso e la durata sono da documentare. Non è convenuta una conservazione illimitata di tutti i contenuti del Cliente per un’eventuale conduzione di controversie.
§ 16 Modifica delle CGC, delle prestazioni e dei prezzi
- La fornitrice può modificare per il futuro le presenti CG nonché i prezzi e i limiti delle prestazioni non coperti dalla garanzia di prezzo secondo il § 4, per tenere conto di cambiamenti del diritto, della sicurezza, della tecnica, dell’entità delle prestazioni, dei costi operativi o di approvvigionamento e delle condizioni di mercato. I prezzi degli abbonamenti coperti dalla garanzia restano invariati. Le modifiche non possono sostituire lo scopo principale concordato con un altro oggetto contrattuale. I prezzi fissi concordati individualmente e le condizioni espressamente garantite restano determinanti per il periodo vincolante concordato.
- La fornitrice comunica le modifiche delle CG almeno 30 giorni prima della loro entrata in vigore, in forma testuale comprovabile, al contatto contrattuale indicato dal cliente. Le modifiche dei prezzi e dei limiti secondo il capoverso 1, in particolare del contingente IA, sono annunciate all’amministrazione del cliente con almeno tre mesi di anticipo. La comunicazione indica le disposizioni modificate o i nuovi prezzi, la data di entrata in vigore, il diritto di disdetta e le conseguenze della prosecuzione. La sola pubblicazione sul sito web non è sufficiente.
- In caso di modifica a lui sfavorevole, il Cliente può disdire il contratto fino alla data di entrata in vigore, per tale data; questo diritto sussiste anche durante una durata minima e senza indennità per cessazione anticipata. Fino ad allora si applicano le condizioni precedenti. I corrispettivi già pagati per il periodo successivo a tale cessazione sono rimborsati pro rata. Se, dopo una comunicazione regolare, il Cliente non si avvale di tale diritto, le modifiche comunicate si applicano per il futuro in virtù del presente meccanismo di modifica convenuto. In proposito la comunicazione deve contenere un’espressa avvertenza.
- Le ingerenze retroattive in pretese già sorte, l’abrogazione di diritti imperativi e una sostituzione fondamentale dell’oggetto del contratto non sono comprese in questo diritto di modifica. I consensi individuali a tal fine necessari non sono sostituiti dal silenzio. Le misure di sicurezza urgenti e tecnicamente necessarie ai sensi del § 8 non consentono, da sole, né un immediato aumento dei prezzi né l’abbreviazione del diritto di disdetta di cui sopra.
§ 17 Riservatezza e trasferimento del contratto
- Entrambe le parti proteggono le informazioni non pubbliche dell’altra parte e le utilizzano solo per gli scopi convenuti o ammessi dalla legge. L’accesso è riservato soltanto a persone vincolate in tal senso, nella misura necessaria. Rimangono ammesse le divulgazioni imposte dalla legge; nella misura consentita, la parte interessata è informata in anticipo. Tale obbligo permane dopo la fine del contratto finché sussiste un interesse legittimo alla segretezza.
- Il particolare consenso preventivo all’assunzione in caso di costituzione è retto esclusivamente dal § 2. Ogni altro trasferimento integrale del contratto da parte della Fornitrice richiede il consenso del Cliente; esso può essere richiesto in forma testuale comprovabile. Rimane riservata la successione giuridica prevista dalla legge. La trasferibilità di singoli crediti è determinata dalla legge; una cessione di crediti non autorizza, di per sé, il trasferimento di dati del Cliente a piacimento.
§ 18 Diritto applicabile, foro e nullità parziale
- Si applica il diritto materiale svizzero. Per le controversie derivanti dal presente contratto sono convenuti, nella misura ammessa, i tribunali competenti di Soletta quale foro esclusivo. Rimangono riservate le competenze imperative. La convenzione sul foro deve essere conclusa in una forma che ne consenta la prova mediante testo.
- L’inefficacia di una disposizione è retta dalle regole di legge sulla nullità parziale; essa non è sanata da una riduzione generalizzata alla misura appena ammissibile. Alla disposizione inefficace subentrano le regole di legge applicabili, nella misura in cui non trovi applicazione alcuna interpretazione integrativa ammissibile del contratto. Rimangono riservati i completamenti e le modifiche convenuti individualmente.